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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'Accordo concluso in Roma il 23 luglio 1955 fra l'Italia e la
Svizzera concernente il finanziamento dei lavori per lo sviluppo e
l'elettrificazione di alcune linee ferroviarie italiane che collegano
i due Paesi.