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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Alle industrie prevedute dall'art. 21 della legge 17 luglio 1942,
n. 907, sostituito dall'articolo unico della legge 11 luglio 1952, n.
1641, possono essere venduti a prezzo industriale, da stabilire con
decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il
tesoro, tutti i tipi di sale prodotti dall'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato e destinati ad uso industriale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 febbraio 1956
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI
Visto, il
Guardasigilli: MORO