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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
All'espletamento dei compiti relativi al collocamento della mano
d'opera nel territorio della Repubblica si provvede, sia con il
personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione di cui
alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1955, n. 520, sia con i "Collocatori" di cui al successivo art. 3 e
con i "Corrispondenti" previsti al successivo art. 12.
Oltre alle funzioni indicate nell'art. 23 del citato decreto
Presidenziale, il personale, i "Collocatori" ed i "Corrispondenti" di
cui al precedente comma svolgono i compiti che nel settore della
previdenza e della assistenza sociale sono ad essi affidati da
Istituti ed Enti previdenziali entro i limiti e con le modalita'
stabilite dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.