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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Ai fini della determinazione del posto nelle graduatorie per il
conferimento delle farmacie di nuova istituzione o di quelle gia'
esistenti, ai concorrenti in godimento di pensione di guerra di una
delle quattro prime categorie di cui alla tabella A annessa alla
legge 10 agosto 1950, n. 648, e' concessa, in aggiunta alla somma dei
punti risultanti dalla valutazione dei titoli ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, una maggiorazione di cinque punti per
ciascun commissario, ferma l'osservanza, a parita' di merito, delle
preferenze stabilite dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176,
e successive modificazioni.
Coloro che abbiano conseguito il conferimento di farmacia in
dipendenza della applicazione della maggiorazione dei punti, non
possono piu' usufruire di tale beneficio in successivi concorsi.
I concorrenti devono presentare una formale dichiarazione di non
avere goduto in passato del beneficio stabilito dalla presente legge.
Presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' e' tenuto un
registro pubblico in cui sono segnati alfabeticamente i concorrenti
che risultino aver goduto del citato beneficio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 giugno 1956
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI -
MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO