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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Gli uditori giudiziari possono essere destinati con funzioni
giurisdizionali a posti vacanti nei tribunali, nelle procure della
Repubblica e nelle preture, dopo sei mesi di tirocinio.
Agli stessi non possono essere affidate funzioni di presidenti di
collegi giudicanti o di capo di procura della Repubblica.
L'esercizio della facolta' indicata nei commi precedenti e'
limitata, sino al 31 dicembre 1958 ed ha luogo previo parere
favorevole del Capo della Corte.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 febbraio 1956
GRONCHI
SEGNI - MORO - MEDICI
Visto, il guardasigilli: MORO