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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Alto Commissariato dell'alimentazione e' autorizzato a dar corso,
di concerto con il Ministero per il tesoro, alla liquidazione ed al
pagamento dei reintegri finanziari concessi, a carico del bilancio
dello Stato, dal sedicente Governo della Repubblica sociale italiana,
per i maggiori costi di merci, nazionali o di importazione, di
riconosciuta necessita' ai fini dell'approvvigionamento dei Paese,
nei seguenti settori: bestiame, carni e grassi alimentari, oli
commestibili, semi oleosi, zucchero, legumi secchi, cereali, farina
di cereali, e per le specificazioni contenute negli articoli
seguenti.