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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' approvata in via di sanatoria l'assunzione a carico dello Stato
dell'onere derivante dal maggior costo, rispetto al ricavato dalla
vendita, dei quantitativi di carni congelate e di strutto importati
dall'Argentina, per conto dello Stato, dalla C.I.R.C.A. (Compagnia
importatori riuniti carni e affini, societa' a responsabilita'
limitata) e dalla I.CA.ST.A. (Societa' importazione carni e strutto
accordo commerciale italo-argentino societa' a responsabilita'
limitata), in esecuzione dell'accordo commerciale e finanziario
italo-argentino stipulato il 13 ottobre 1947 ed approvato con decreto
legislativo 8 aprile 1948, n. 385.
Le differenze attive di gestione tra il costo ed il ricavato dalla
vendita dei quantitativi di carni congelate e di strutto, di cui al
precedente comma, sono di spettanza dello Stato. Sono altresi' di
spettanza dello Stato le risultanze attive di gestione relative a
carni congelate importate dall'Argentina dalla C.I.R.C.A., per conto
dello Stato, anteriormente alla stipulazione dell'accordo menzionato
al precedente comma.