Legge Ordinaria n. 595 del 28/06/1956 (Pubblicata nella G.U. del 5 luglio 1956 e rettifica 03/09/1956)
Regolazione dei risultati di gestione relativi alle importazioni dall'Argentina di carni e strutto.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  approvata in via di sanatoria l'assunzione a carico dello Stato
dell'onere  derivante  dal  maggior costo, rispetto al ricavato dalla
vendita,  dei  quantitativi di carni congelate e di strutto importati
dall'Argentina,  per  conto  dello Stato, dalla C.I.R.C.A. (Compagnia
importatori  riuniti  carni  e  affini,  societa'  a  responsabilita'
limitata)  e  dalla I.CA.ST.A. (Societa' importazione carni e strutto
accordo   commerciale   italo-argentino  societa'  a  responsabilita'
limitata),  in  esecuzione  dell'accordo  commerciale  e  finanziario
italo-argentino stipulato il 13 ottobre 1947 ed approvato con decreto
legislativo 8 aprile 1948, n. 385.
  Le  differenze attive di gestione tra il costo ed il ricavato dalla
vendita  dei  quantitativi di carni congelate e di strutto, di cui al
precedente  comma,  sono  di  spettanza dello Stato. Sono altresi' di
spettanza  dello  Stato  le  risultanze attive di gestione relative a
carni  congelate importate dall'Argentina dalla C.I.R.C.A., per conto
dello  Stato, anteriormente alla stipulazione dell'accordo menzionato
al precedente comma.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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