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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzato il pagamento agli enti gestori degli ammassi delle
somme dovute alle aziende di credito finanziatrici a saldo del
credito dalle stesse vantato, per capitale, interessi e spese, in
dipendenza.
a) delle anticipazioni effettuate per il pagamento agli aventi
diritto, delle integrazioni di prezzo e dei premi, sotto qualsiasi
forma disposti, a favore dei conferenti agli ammassi obbligatori dei
prodotti agricoli nelle campagne 1943-44 e 1944-45;
b) del minore importo riscosso, in conseguenza della riduzione
apportata nel corso della campagna 1943-44 dal governo della
sedicente Repubblica sociale ai prezzi di cessione ai molini dei
cereali destinati alla panificazione ed alla pastificazione, al fine
di contenere i prezzi al consumo del pane e della pasta;
c) del maggior prezzo corrisposto, in esecuzione delle
disposizioni emanate dal Governo militare alleato, per i cereali
conferiti durante la campagna ammassatoria 1944-45 nelle Province del
Piemonte, della Liguria, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia.