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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la liquidazione a carico dello Stato dell'onere
risultante dalla gestione di ammasso 1948-49 dei cereali di
produzione nazionale a da quella 1948-49 di distribuzione dei
cereali, dei prodotti e derivati sia nazionali che importati per
conto dello Stato e destinati alla panificazione ed alla
pastificazione e precisamente:
1° del disavanzo determinatosi nella gestione "granai del popolo
1948-49" in conseguenza, del minor ricavo ottenuto nella cessione, ai
prezzi ufficialmente fissati per l'alimentazione della popolazione
tesserata dei cereali di produzione nazionale (grano, granoturco,
orzo e segale) rispetto ai prezzi ufficiali per i detti cereali
corrisposti ai conferenti;
2° del disavanzo derivante dalla sospesa utilizzazione per la
panificazione e per la pastificazione dei cereali minori (Orzo,
segale e granoturco) di produzione nazionale;
3° dei disavanzi eventualmente verificatisi, in relazione alle
effettive spese sostenute, nelle gestioni costituite con le quote
fissate dal Comitato interministeriale prezzi per le spese di cui
alle lettere a) e b) del secondo comma dell'art. 1 dei decreti
legislativi luogotenenziali 22 febbraio 1945, n. 38, e 16 novembre
1945, n. 805;
4° degli oneri elencati al n. 4 del successivo art. 2, incontrati
per la utilizzazione e la distribuzione dei cereali, dei prodotti e
derivati.