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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sono assunti a carico dello Stato i disavanzi verificatisi, durante
la campagna 1950-51, nella gestione di ammasso del grano di
produzione nazionale ed in quella di distribuzione del grano e
derivati sia nazionali che importati dall'estero per conto dello
Stato, e precisamente:
1° per la gestione "granai del popolo":
a) il disavanzo determinatosi in conseguenza del minor ricavo
ottenuto nella cessione, ai prezzi ufficiali fissati, del grano
(tenero e duro) di produzione nazionale, rispetto ai prezzi
corrisposti ai conferenti;
b) le spese di gestione alla cui integrale copertura non e'
stato possibile provvedere per effetto della insufficienza delle
quote accantonate in via provvisoria, nonche' in dipendenza della
mancata riscossione, sui quantitativi di grano (tenero e duro),
rimasti invenduti a chiusura della campagna, delle quote predette e
di quelle forfettariamente fissate;
2° per la gestione di distribuzione:
a) le maggiori spese sostenute, rispetto alla quota
precalcolata per il deposito, nel periodo precedente all'immissione
al consumo, del grano e derivati importati dall'estero per conto
dello Stato;
b) il maggiore onere derivante dalla insufficienza delle quote
accantonate in via provvisoria, oppure in via definitiva nel caso
siano forfettariamente fissate, per le spese di distribuzione e per
quelle generali e di amministrazione, in queste ultime compreso il
compenso all'ente gestore, anche per effetto di trasporti non
previsti ne' prevedibili dovuti effettuare per assicurare la buona
conservazione di notevoli quantitativi di grano.