Legge Ordinaria n. 600 del 28/06/1956 (Pubblicata nella G.U. del 5 luglio 1956)
Assunzione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano e derivati destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese. (Campagna 1952-1953).
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  la  campagna  1952-53  sono  assunti  a  carico dello Stato il
disavanzo  della  gestione  di  ammasso  del grano (tenero e duro) di
produzione nazionale e quello della gestione di distribuzione sia del
grano  nazionale  che  del grano e derivati importati dall'estero per
conto dello Stato, e precisamente:
    a)  il  disavanzo  derivante  dal  minor  ricavo  ottenuto  nella
cessione,  ai  prezzi  ufficialmente fissati, del grano di produzione
nazionale, rispetto ai prezzi corrisposti ai conferenti;
    b)  il  disavanzo  derivante dalla non integrale, copertura delle
spese  relative  ai servizi di ammasso e di distribuzione per effetto
della  insufficienza  delle  quote  accantonate  in  via provvisoria,
nonche'  in dipendenza della mancata riscossione, sui quantitativi di
grano  tenero  e  duro  rimasti  invenduti a chiusura della campagna,
delle quote predette e di quelle forfettariamente fissate.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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