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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per la campagna 1953-54 sono assunti a carico dello Stato il
disavanzo della gestione di ammasso del grano (tenero e duro) di
produzione nazionale e quello della, gestione di distribuzione sia
del grano nazionale che del grano e derivati importati dall'estero
per conto dello Stato e precisamente:
a) il disavanzo derivante dal minor ricavo ottenuto nella
cessione, ai prezzi ufficialmente fissati, del grano di produzione
nazionale, rispetto ai prezzi corrisposti ai conferenti;
b) il disavanzo derivante dalla non integrale copertura delle
spese relative ai servizi di ammasso e di distribuzione per effetto
della insufficienza delle quote accantonate in via provvisoria,
nonche' in dipendenza della mancata riscossione, si quantitativi di
grano tenero e duro rimasti inceduti a chiusura della campagna, delle
quote predette e di quelle forfettariamente fissate.