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La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le norme contenute negli articoli 27 e 28 della legge 18 dicembre
1952, n. 2386, sono estese agli ufficiali gia' appartenenti al ruolo
speciale di complemento di cui alla legge 6 giugno 1935, n. 1098,
trasferiti nel servizio permanente effettivo per merito di guerra o
nominati, in seguito a concorso, ufficiali in servizio permanente
effettivo dei vari Corpi della marina militare.