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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I sottufficiali dell'Esercito, esclusi quelli dell'Arma dei
carabinieri, e i sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica che
alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1954, n. 599,
sullo stato dei sottufficiali, avevano compiuto il tredicesimo e non
superato il quattordicesimo anno di servizio possono, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare
domanda di impiego civile ai sensi dell'art. 57 della predetta legge.
Uguale facolta' e' data ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri
che alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1954, n.
599, avevano compiuto il tredicesimo e non superato il
diciassettesimo anno di servizio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 giugno 1956
GRONCHI
SEGNI - TAVIANI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO