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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministro per la difesa e' autorizzato a concedere, con propri
decreti, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio:
a) contributi e sovvenzioni in favore di enti che svolgano
attivita' culturali, scientifiche, tecniche, assistenziali, di
interesse per le Forze armate e per l'aviazione civile, di
associazioni di militari in congedo e di arma nonche' di circoli e
mense presso corpi, enti e stabilimenti militari;
b) borse di studio e di perfezionamento in discipline di
interesse per le Forze armate o per l'aviazione civile;
c) contributi e sovvenzioni in favore di circoli e mense di
presidio nonche' premi in favore di persone estranee
all'Amministrazione statale per prestazioni o attivita' di interesse
per l'aviazione civile;
d) compensi per incarichi di insegnamento presso scuole e corsi
di perfezionamento militari.
I decreti relativi ai contributi, premi e compensi di cui alle
lettere c) e d) sono emanati di concerto con il Ministro per il
tesoro.