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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge;
Articolo unico.
L'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1188, e'
sostituito dal seguente:
"Nei licei classici e' istituita una cattedra di ruolo di storia
dell'arte per ogni tre corsi completi.
"Gli insegnanti di storia dell'arte sono tenuti a completare
l'orario, nella stessa materia fino a sedici ore settimanali nei
corsi collaterali o classi aggiunte, senza alcun diritto a compenso
speciale".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 giugno 1956
GRONCHI
SEGNI - ROSSI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO