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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Sono richiamate in vigore per due anni dall'entrata in vigore della
presente legge le disposizioni del decreto legislativo 12 ottobre
1947, n. 1487, della legge 6 novembre 1948, n. 1473, della legge 13
ottobre 1950, n. 926, e degli articoli 2 e 3 della legge 27 dicembre
1953, n. 962, concernenti utilizzazione dei materiali di artiglieria,
automobilistici, del genio, dei commissariato, sanitari, navali e
aeronautici appartenenti all'Amministrazione militare e dei materiali
dei servizi del naviglio e automotociclistico del Corpo della guardia
di finanza.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 giugno 1956
GRONCHI
SEGNI - TAVIANI -
ANDREOTTI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO