Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il primo comma dell'art. 56 delle "Norme per l'esecuzione delle
linee elettriche aeree esterne", approvate con regio decreto 25
novembre 1940, n. 1969, e' sostituito con il seguente:
"Per gli attraversamenti si devono in genere usare conduttori nudi,
salvo il caso di linee elettriche a tensione non maggiore di 1200
volt corrente continua o di 500 volt corrente alternata, per i quali
e' ammesso l'uso di conduttore isolato con gomma, carte e tessili
impregnati o con materiale termoplastico oppure con altri materiali
che, non essendo ancora stati regolamentati dal C.E.I., siano stati
approvati dall'Istituto superiore delle poste e delle
telecomunicazioni o, per le linee di loro proprieta' e pertinenza, da
altre Amministrazioni dello Stato. E' ammesso anche, qualunque sia la
tensione di linea, far uso di cavi".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 giugno 1956
GRONCHI
SEGNI - CORTESE - ROMITA
- ANGELINI - BRASCHI
Visto, il Guardasigilli: MORO