Legge Ordinaria n. 615 del 25/06/1956 (Pubblicata nella G.U. del 6 luglio 1956)
Modifica dell'art. 56 del regio decreto 25 novembre 1940, n. 1969, recante norme per le linee elettriche esterne.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  primo  comma  dell'art.  56 delle "Norme per l'esecuzione delle
linee  elettriche  aeree  esterne",  approvate  con  regio decreto 25
novembre 1940, n. 1969, e' sostituito con il seguente:
  "Per gli attraversamenti si devono in genere usare conduttori nudi,
salvo  il  caso  di  linee elettriche a tensione non maggiore di 1200
volt  corrente continua o di 500 volt corrente alternata, per i quali
e'  ammesso  l'uso  di  conduttore isolato con gomma, carte e tessili
impregnati  o  con materiale termoplastico oppure con altri materiali
che,  non  essendo ancora stati regolamentati dal C.E.I., siano stati
approvati    dall'Istituto    superiore    delle    poste   e   delle
telecomunicazioni o, per le linee di loro proprieta' e pertinenza, da
altre Amministrazioni dello Stato. E' ammesso anche, qualunque sia la
tensione di linea, far uso di cavi".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 25 giugno 1956

                               GRONCHI

                                             SEGNI - CORTESE - ROMITA
                                                 - ANGELINI - BRASCHI

Visto, il Guardasigilli: MORO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)