Legge Ordinaria n. 65 del 07/02/1956 (Pubblicata nella G.U. del 5 marzo 1956)
Devoluzione alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori di somme depositate presso le Cancellerie giudiziarie.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  residui  delle  somme  versate  presso gli uffici giudiziari per
spese  di  cancelleria, e non ritirati dagli aventi diritto entro tre
anni   dalla   definizione  dell'affare,  sono  devoluti  alla  Cassa
nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei
procuratori.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)