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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I residui delle somme versate presso gli uffici giudiziari per
spese di cancelleria, e non ritirati dagli aventi diritto entro tre
anni dalla definizione dell'affare, sono devoluti alla Cassa
nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei
procuratori.