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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 4500 milioni, per provvedere
all'esecuzione di opere pubbliche di bonifica ed alla concessione di
sussidi nelle opere di miglioramento fondiario di competenza privata,
ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
La spesa di cui al precedente comma e' destinata:
a) per lire 3 miliardi all'esecuzione di opere pubbliche di
bonifica;
b) per lire 1500 milioni alla concessione di sussidi per opere di
miglioramento fondiario.