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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
In deroga alle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 18
del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, i sanitari ospedalieri
che hanno raggiunto la stabilita' e che erano in servizio di ruolo in
data anteriore all'entrata in vigore del suddetto regio decreto, sono
collocati in riposo quando, oltre i 65 anni di eta', hanno compiuto
anche 40 anni di servizio utile agli effetti della pensione, salvo in
ogni caso il collocamento a riposo al compimento del 70° anno di
eta', qualunque sia la durata del servizio prestato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 febbraio 1956
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli:
MORO