Legge Ordinaria n. 69 del 20/02/1956 (Pubblicata nella G.U. del 5 marzo 1956)
Elevazione del limite massimo di età per l'ammissione delle vedove di caduti in guerra agli impieghi nelle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  limite  massimo  di  eta'  per l'ammissione agli impieghi nelle
Amministrazioni  dello  Stato e degli Enti pubblici per le vedove dei
caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta di liberazione, e' elevato,
fino al 31 dicembre 1956, a 44 anni.
  La   disposizione   del  precedente  comma  si  applica  anche  per
l'ammissione  ai concorsi gia' indetti alla data di entrata in vigore
della presente legge, purche' alla data stessa non sia ancora scaduto
il termine per la presentazione delle relative domande.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo,  a  chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 20 febbraio 1956

                               GRONCHI

                                                       SEGNI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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