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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il limite massimo di eta' per l'ammissione agli impieghi nelle
Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici per le vedove dei
caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta di liberazione, e' elevato,
fino al 31 dicembre 1956, a 44 anni.
La disposizione del precedente comma si applica anche per
l'ammissione ai concorsi gia' indetti alla data di entrata in vigore
della presente legge, purche' alla data stessa non sia ancora scaduto
il termine per la presentazione delle relative domande.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 febbraio 1956
GRONCHI
SEGNI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO