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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La franchigia doganale concessa con regio decreto-legge 7 maggio
1925, n. 715, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562,
concernente l'importazione di macchinari e materiali metallici
destinati alla ricerca ed alle coltivazioni petrolifere che non
possono essere forniti dalla industria nazionale, e' ulteriormente
accordata fino al 31 dicembre 1957.
La predetta agevolazione ha effetto dal 1 gennaio 1954.