Legge Ordinaria n. 696 del 06/07/1956 (Pubblicata nella G.U. del 21 luglio 1956)
Provvedimenti per il trasferimento di stabilimenti carcerari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Qualora  i competenti organi decidano di procedere al trasferimento
di  stabilimenti  carcerari  o  di  case di pena in localita' diversa
dall'attuale,  l'Amministrazione  finanziaria ha facolta', sentito il
parere  del  Consiglio di Stato, di vendere a trattativa privata alle
Regioni, alle Province, ai Comuni o ad altri enti pubblici sottoposti
a  vigilanza  o  tutela  dello  Stato,  i beni immobili costituenti i
suddetti  stabilimenti  o  case, qualunque ne sia il valore di stima,
con l'obbligo di destinare il prezzo ricavato nella costruzione degli
edifici penitenziari nella diversa localita' stabilita.
  Secondo   le   modalita'   e  le  condizioni  stabilite  nel  comma
precedente,  l'Amministrazione  finanziaria puo' anche procedere alla
permuta   degli  stabilimenti  penitenziari  con  altri  edifici,  di
proprieta' delle Regioni, sempreche' gli immobili ricevuti in permuta
dallo  Stato  siano,  da  parte  del Ministero di grazia e giustizia,
ritenuti  idonei  alla  specifica destinazione, ovvero puo' procedere
alla permuta degli stabilimenti penitenziari con aree edificabili, di
proprieta'  degli  enti pubblici sovra indicati, sulle quali lo Stato
costruira' gli stabilimenti carcerati o le case di pena.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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