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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Qualora i competenti organi decidano di procedere al trasferimento
di stabilimenti carcerari o di case di pena in localita' diversa
dall'attuale, l'Amministrazione finanziaria ha facolta', sentito il
parere del Consiglio di Stato, di vendere a trattativa privata alle
Regioni, alle Province, ai Comuni o ad altri enti pubblici sottoposti
a vigilanza o tutela dello Stato, i beni immobili costituenti i
suddetti stabilimenti o case, qualunque ne sia il valore di stima,
con l'obbligo di destinare il prezzo ricavato nella costruzione degli
edifici penitenziari nella diversa localita' stabilita.
Secondo le modalita' e le condizioni stabilite nel comma
precedente, l'Amministrazione finanziaria puo' anche procedere alla
permuta degli stabilimenti penitenziari con altri edifici, di
proprieta' delle Regioni, sempreche' gli immobili ricevuti in permuta
dallo Stato siano, da parte del Ministero di grazia e giustizia,
ritenuti idonei alla specifica destinazione, ovvero puo' procedere
alla permuta degli stabilimenti penitenziari con aree edificabili, di
proprieta' degli enti pubblici sovra indicati, sulle quali lo Stato
costruira' gli stabilimenti carcerati o le case di pena.