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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Alle operazioni effettuate dal Credito industriale sardo, anche con
fondi previsti da leggi regionali, a favore delle imprese artigiane,
nonche' a tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalita'
relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione ed estinzione,
sono estese le garanzie ed i privilegi di cui all'art. 40 della legge
25 luglio 1952, n. 949, e le agevolazioni fiscali previste dall'art.
41 della medesima legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella raccolta ufficiali delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 luglio 1956
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI -
ZOLI - ANDREOTTI
MEDICI - CORTESE
Visto, il Guardasigilli: MORO