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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministero dell'interno e' autorizzato a bandire un concorso per
la nomina a sottotenente in esperimento nel ruolo degli ufficiali del
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, limitatamente al numero
dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente
legge, riservato agli ufficiali assunti in servizio temporaneo, ai
sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15.
A tale concorso potranno partecipare gli ufficiali predetti, i
quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano
prestato almeno tre anni di servizio continuativo, siano in possesso
di diploma di maturita' classica o scientifica ovvero di diploma di
abilitazione rilasciato dagli istituti magistrali, tecnici,
commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri e
raggiungano la statura minima di metri 1,65.
Si applicano, per quanto non diversamente disposto dal presente
articolo, le norme del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524,
convertito nella legge 22 aprile 1953, n. 342.