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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il testo dell'art. 9, lettera b), della legge 23 aprile 1949, n.
165, e' sostituito dal seguente:
"La costruzione, l'acquisto, l'ampliamento, il riattamento e
l'attrezzatura - da parte di enti di colonizzazione, di consorzi di
miglioramento fondiario, e di cooperative agricole, compresi i
consorzi agrari - di stabilimenti per la conservazione, lavorazione e
trasformazione di prodotti agricoli, nonche', quando l'ente
interessato si proponga l'integrale utilizzazione dei prodotti
stessi, per la conservazione, lavorazione e trasformazione dei
relativi sottoprodotti".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 febbraio 1956
GRONCHI
SEGNI - COLOMBO - ZOLI -
ANDREOTTI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO