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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La facolta' di bandire concorsi per il reclutamento di subalterni
in servizio permanente effettivo dell'Esercito tra gli ufficiali di
complemento che abbiano prestato servizio di prima nomina, di cui
all'art 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, puo' essere
annualmente esercitata fino all'anno 1961.
Il limite massimo di eta' per la partecipazione ai concorsi da
bandire per gli anni suddetti e' elevato ad anni 30 per gli aspiranti
alla nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo delle armi
di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, e ad anni 32
per gli aspiranti alla nomina ad ufficiale in servizio permanente
effettivo dell'Arma dei carabinieri e dei servizi, fermo restando il
divieto di cumulo di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 24
marzo 1942, n. 360.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 giugno 1956
GRONCHI
SEGNI - TAVIANI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO