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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 15 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e' modificato come
segue:
"Il rapporto di apprendistato non fa cessate per tutta la sua
durata l'erogazione degli assegni familiari corrisposti per i minori.
All'apprendista da considerarsi capo famiglia, agli effetti del
testo unico delle norme concessive degli assegni familiari, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797,
spettano per le persone a carico gli assegni familiari a norma del
testo unico predetto".