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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In estensione delle classifiche disposte con le leggi 22 dicembre
1910, n. 919, e 27 novembre 1922, n. 887, sono dichiarate opere
idrauliche di seconda categoria quelle per gli argini e le sponde del
corso principale del fiume Tevere da ponte Milvio al mare, nonche'
quelle del canale di Fiumicino da Capo Due Rami all'inizio delle
opere marittime, e degli affluenti nei tratti rigurgitati durante le
massime piene.