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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la presente legge:
Art. 1.
Lo stanziamento di lire 750.000.000 di cui all'ultimo comma
dell'art. 7-bis dei decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334,
convertito con integrazioni e modifiche nella legge 13 febbraio 1952,
n. 50, ed elevato a lire 900.000.000 con l'art. 1 della legge 15
maggio 1954, n. 234, e' ulteriormente aumentato a lire 980.000.000.