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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per la provvista del materiale rotabile di prima dotazione della
ferrovia metropolitana di Roma, di cui al regio decreto-legge 3
giugno 1938, n. 828, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 24, e'
autorizzata la ulteriore spesa di lire 1.340.000.000 da stanziare
nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti in
ragione di lire 500.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari
1956-57 e 1957-58 e di lire 340.000.000 nell'esercizio 1958-59.