Legge Ordinaria n. 715 del 25/06/1956 (Pubblicata nella G.U. del 24 luglio 1956)
Modificazioni alle disposizioni relative ai termini di validità e di prescrizione dei vaglia postali e degli assegni di conto corrente postale ed alle esenzioni di tassa sui versamenti in conto corrente postale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Gli articoli 97, 98, 112, 120, 121 e 123 del Codice postale e delle
telecomunicazioni,  approvato  con regio decreto 27 febbraio 1936, n.
645, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
  Art. 97. - I vaglia sono validi per la riscossione entro i due mesi
successivi a quello dell'emissione.
  Trascorso  il periodo di validita', il loro importo e' rimborsabile
agli  aventi  diritto  che ne facciano richiesta entro i due esercizi
finanziari  successivi  a  quello  di  emissione,  con  le  modalita'
stabilite dal regolamento.
  Art.  98.  -  I  vaglia non reclamati entro il termine stabilito ai
secondo  comma  dell'articolo  precedente  si  prescrivono  a  favore
dell'Amministrazione.  La  norma  suddetta si applica anche ai vaglia
tratti sull'estero.
  Art. 112. - Le operazioni di versamento e di pagamento effettuate a
mezzo  del  servizio  dei  conti  correnti  sono soggette a tassa, ad
eccezione delle seguenti:
    1) le operazioni di postagiro;
    2)  i  versamenti  rappresentanti la commutazione dei crediti dei
correntisti verso le Amministrazioni statali e parastatali;
    3) i versamenti fatti dai correntisti sul proprio conto corrente;
    4)   le   operazioni   di  versamento  e  di  pagamento  disposte
dall'Amministrazione postale.
  L'Amministrazione  ha  facolta'  di  concedere  agli enti pubblici,
correntisti  postali,  di  effettuare  il  pagamento  delle tasse sui
prelevamenti  da  essi  disposti,  in una o piu' soluzioni durante la
gestione   annuale   del   conto,  con  le  modalita'  stabilite  dal
regolamento.
  Art.  120.  - Gli assegni localizzati e gli assegni all'ordine sono
validi per due mesi oltre quello in cui e' avvenuta l'apposizione del
"visto".
  Trascorso tale periodo, il loro importo e' rimborsabile agli aventi
diritto  che,  ne  facciano richiesta entro i due esercizi finanziari
successivi  a  quello  di vidimazione, con le modalita' stabilite dal
regolamento.
  Art.  121.  -  Gli assegni localizzati e gli assegni all'ordine non
reclamati  entro  il  termine indicato al secondo comma dell'articolo
precedente si prescrivono a favore dell'Amministrazione.
  Art.  123.  -  I  reclami  relativi  al servizio dei conti correnti
postali devono essere presentati nel termine di due anni.
  Detto termine decorre:
    a)  per  le  errate inscrizioni di operazioni in conto corrente e
per   le   rettifiche  dell'ammontare  del  credito:  dalla  data  di
registrazione dell'operazione sul conto;
    b) per le omesse registrazioni a credito del conto: dalla data di
accettazione  presso  l'ufficio  postale,  se trattasi di versamento;
dalla  data  di  addebitamento  sul conto del traente, se trattasi di
postagiro;  e dal 1 gennaio successivo all'anno cui si riferiscono se
trattasi di interessi;
    c)  per il mancato o errato pagamento di un assegno: dal 1 luglio
successivo  all'esercizio  finanziario  in  cui  l'assegno  e'  stato
dall'ufficio dei conti correnti;
    d)  per ogni altro provvedimento concernente il rapporto di conto
corrente:   dalla  data  in  cui  l'Amministrazione  ha  adottato  il
provvedimento.
  La presentazione del reclamo interrompe il termine di prescrizione.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 25 giugno 1956

                               GRONCHI

                                                    SEGNI - BRASCHI -
                                                      MEDICI - MORO -
                                                                 ZOLI

Visto, il Guardasigilli: MORO
 

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