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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A modifica, di quanto disposto dall'art. 7 della legge 27 febbraio
1955, n. 53, i posti di insegnante elementare che si rendano vacanti
per effetto dell'esodo volontario previsto dalla medesima legge entro
il termine fissato dall'art. 147 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, sono conferiti, ai sensi e secondo
le modalita' della presente legge, nell'ordine:
a) ai maestri in attesa dell'assunzione nel ruolo normale per
effetto del combinato disposto del secondo comma aggiunto dalla legge
24 dicembre 1951, n. 1634, all'art. 13 del decreto legislativo 7
maggio 1948, n. 1127, e dell'art. 3 della legge 9 agosto 1954, n.
658;
b) ai maestri inclusi in graduatoria valida fino all'esaurimento
(idonei con sette decimi nelle prove di esame), e in attesa di nomina
ai sensi della legge 9 maggio 1950, n. 281;
c) ai maestri del ruolo in soprannumero da immettere nel ruolo
normale ai sensi del primo comma dell'art. 5 della legge 27 novembre
1954, n. 1170.
Allo stesso fine e con le stesse modalita' sara' utilizzato
altresi' il contingente dei posti lasciati vacanti dal personale
insegnante femminile di ruolo, anche non coniugato, al quale viene
estesa la facolta' di chiedere, entro il termine fissato dall'art.
147 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n.
17, il collocamento a riposo ai sensi dell'art. 1, comma primo, della
citata legge 27 febbraio 1955, n. 53.