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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 10 del regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281, modificato
dall'art. 5 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3170, e dall'art.
6 del regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, convertito nella
legge 21 dicembre 1931, n. 1710, e' sostituito dal seguente:
"L'aspirante riconosciuto idoneo si obbliga a servire per la ferma
di anni tre. Eguale ferma di servizio debbono contrarre i
sottufficiali ed i militari di truppa che, avendo cessato di
appartenere al Corpo, chiedano ed ottengano in seguito di esservi
riammessi.
Al termine della ferma di tre anni, e sempre quando conservino le
condizioni determinate dal regolamento, i sottufficiali ed i militari
di truppa possono continuare il servizio mediante successive rafferme
triennali.
La rafferma decorre dal giorno successivo a quello in cui scade
l'obbligo dei servizio in corso.
Ai militari ai quali venga negata, per ragioni di salute o di
condotta, la rafferma triennale, potra' essere concessa, per non piu'
di due volte consecutive, la rafferma di un anno per esperimento".