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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ferme restando per il periodo 1 luglio 1956-30 giugno 1957 le norme
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio
1956, n. 20, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 1
luglio 1957 in poi sono apportate alle norme predette che regolano il
trattamento ordinario di quiescenza, a carico dello Stato o delle
Amministrazioni indicate nell'art. 1 del decreto stesso, spettante
agli impiegati civili, ai militari, ai salariati e alle loro
famiglie, le modificazioni di cui ai seguenti articoli da 2 a 6.