Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge
Articolo unico.
Le disposizioni del terzo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge
11 ottobre 1934, n. 1814, convertito nella legge 18 aprile 1935, n.
961, recante agevolazioni tributarie e finanziarie a favore dell'Ente
nazionale di lavoro per i ciechi per il periodo di anni dieci,
prorogate per un periodo di cinque anni, fino al 7 dicembre 1949, con
legge 4 novembre 1947, n. 1456, e successivamente per un ulteriore
periodo di cinque anni, fino al 7 dicembre 1954, con legge 11 aprile
1950, n. 207, hanno nuovamente effetto dall'entrata in vigore della
presente legge fino al 31 dicembre 1959.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 luglio 1956
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI
CASSIANI - MEDICI -
TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: MORO