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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le
seguenti Convenzioni adottate a Ginevra dalla Conferenza
dell'Organizzazione internazionale del lavoro:
1) Convenzione n. 100 concernente l'uguaglianza di remunerazione
tra la mano d'opera maschile e la mano d'opera femminile per un
lavoro di valore uguale - Ginevra, 29 giugno 1951;
2) Convenzione n. 101 riguardante le ferie pagate in agricoltura
- Ginevra, 26 giugno 1952;
3) Convenzione n. 102 concernente la norma minima della sicurezza
sociale limitatamente alle parti I, V, VII, VIII ed alle disposizioni
corrispondenti delle parti XI, XII, XIII nonche' alla parte XIV.