Legge Ordinaria n. 741 del 22/05/1956 (Pubblicata nella G.U. del 27 luglio 1956 (suppl. ord.))
Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni numero 100, 101 e 102 adottate a Ginevra dalla 34a e dalla 35a Sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a ratificare le
seguenti    Convenzioni   adottate   a   Ginevra   dalla   Conferenza
dell'Organizzazione internazionale del lavoro:
    1)  Convenzione n. 100 concernente l'uguaglianza di remunerazione
tra  la  mano  d'opera  maschile  e  la mano d'opera femminile per un
lavoro di valore uguale - Ginevra, 29 giugno 1951;
    2)  Convenzione n. 101 riguardante le ferie pagate in agricoltura
- Ginevra, 26 giugno 1952;
    3) Convenzione n. 102 concernente la norma minima della sicurezza
sociale limitatamente alle parti I, V, VII, VIII ed alle disposizioni
corrispondenti delle parti XI, XII, XIII nonche' alla parte XIV.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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