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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il primo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, e' sostituito dal seguente:
"Le Amministrazioni provinciali assumono in materia di caccia, le
attribuzioni che ad esse vengono trasferite a norma, degli articoli
seguenti del presente capo e le assolvono, sentito in ogni caso il
parere del Comitato provinciale della, caccia, osservando le
direttive di carattere generale che ai riguardo saranno emanate con
suo decreto dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, ai sensi
dell'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 luglio 1956
GRONCHI
SEGNI - COLOMBO
TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: MORO