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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La demaschiatura della quercia sughera e' consentita solo quando il
fusto abbia raggiunto una circonferenza, misurata sopra scorza a
metri 1,30 da terra, di centimetri 60. Essa dovra' essere contenuta,
in altezza da terra, entro i limiti corrispondenti al doppio della
circonferenza del fusto misurata come sopra.