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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le misure disposte dalla legge istitutiva della Cassa per il
Mezzogiorno e successive modificazioni, a favore dei territori
dell'Italia meridionale, dell'isola d'Elba e dell'isola del Giglio,
sono estese ed applicabili, senza eccezione alcuna, anche all'intero
territorio dell'isola di Capraia, interamente compreso nel comune di
Capraia Isola.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 luglio 1956
GRONCHI
SEGNI - CAMPILLI -
MEDICI - ROMITA -
TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: MORO