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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 1.500.000.000 da ripartirsi in
ragione di lire 150.000.000 per dieci esercizi finanziari consecutivi
a partire dall'esercizio 1955-56, per l'acquisto o la costruzione di
stabili da destinare a sedi delle Rappresentanze diplomatiche e
consolari all'estero.