Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I molini che non abbiano ancora ottemperato alle prescrizioni della
legge 7 novembre 1949, n. 857, devono uniformarsi alle prescrizioni
stesse entro il 31 dicembre 1960.
Dopo tale termine, le imprese di cui al precedente comma, che non
abbiano ottemperato a quanto stabilito nel precedente articolo, non
possono piu' esercitare la loro attivita' e, qualora continuino a
svolgerne l'esercizio, sono soggette alle sanzioni previste dalla
legge 7 novembre 1949, n. 857, e successive modificazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dallo Stato.
Data a Roma, addi' 11 luglio 1956
GRONCHI
SEGNI - CORTESE - MORO
ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: MORO