Legge Ordinaria n. 778 del 11/07/1956 (Pubblicata nella G.U. del 1 agosto 1956)
Proroga del termine per la trasformazione degli impianti dei molini previsto dalla legge 7 novembre 1949, n. 857.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I molini che non abbiano ancora ottemperato alle prescrizioni della
legge  7  novembre 1949, n. 857, devono uniformarsi alle prescrizioni
stesse entro il 31 dicembre 1960.
  Dopo  tale  termine, le imprese di cui al precedente comma, che non
abbiano  ottemperato  a quanto stabilito nel precedente articolo, non
possono  piu'  esercitare  la  loro attivita' e, qualora continuino a
svolgerne  l'esercizio,  sono  soggette  alle sanzioni previste dalla
legge 7 novembre 1949, n. 857, e successive modificazioni.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dallo Stato.

  Data a Roma, addi' 11 luglio 1956

                               GRONCHI

                                               SEGNI - CORTESE - MORO
                                                            ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: MORO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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