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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le scuole di magistero professionale per la donna con le annesse
scuole professionali femminili; previste ai numeri 3 e 4 dell'art. 1
della legge 15 giugno 1931, n. 889, possono essere trasformate in
istituti tecnici femminili i quali sono disciplinati dalle norme
contenute negli articoli seguenti.
Nulla e' innovato nei riguardi delle scuole professionali femminili
non aggregate a scuole di magistero professionale per la donna.