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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge;
Art. 1.
E' assegnata la somma di un miliardo di lire al "Fondo per
l'incremento edilizio", costituito ai sensi dell'art. 1 della legge
10 agosto 1950, n. 715.
La somma e' versata nel conto corrente esistente presso la
Tesoreria centrale dello Stato intestato ai "Fondo per l'incremento
edilizio".