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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
All'art. 3 della legge 9 aprile 1953, n. 226, e' aggiunto il
seguente capoverso:
"Nel caso di sufficiente capienza il terzo tenuto a disposizione
del Ministero puo' essere impiegato anche per sopperire ai bisogni
straordinari degli uffici, giudiziari diversi dalle preture e dai
tribunali, esclusi gli uffici di conciliazione".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 luglio 1956
GRONCHI
SEGNI - MORO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO