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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di cui
alla legge 9 aprile 1953, n. 305, gia' collocato o da collocare a
riposo, che abbia compiuto quattordici anni, sei mesi e un giorno di
servizio, e' concesso il beneficio di una maggiorazione di anzianita'
fino al raggiungimento del minimo prescritto per il conseguimento del
diritto a pensione.
La riversibilita' delle pensioni al predetto personale e' regolata
dalle stesse norme vigenti per il personale in servizio effettivo del
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.