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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario possono
essere autorizzati, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le
foreste, di concerto con quello per il tesoro, da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale, a prorogare, per una volta sola e per non piu' di
24 mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12
del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella
legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle operazioni di credito
agrario di esercizio effettuate con le aziende agricole che abbiano
subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 40 per cento
del prodotto lordo vendibile, per effetto di eccezionali avversita'
atmosferiche.
Le domande intese ad ottenere l'agevolazione prevista dal
precedente comma saranno presentate, all'Istituto di credito
concedente, corredate da un certificato dell'Ispettorato provinciale
dell'agricoltura, competente per territorio, dal quale risulti la
natura, l'entita' e la causale del danno.