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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai fini del
miglioramento e dell'incremento dell'olivicoltura, anche in relazione
ai danni causati dalle eccezionali avversita' atmosferiche, e'
autorizzato a concedere contributi nella misura massima del 35 per
cento, del 52 per cento e del 67 per cento, rispettivamente alle
grandi, medie e piccole aziende, nella spesa per la mano d'opera
compresa quella familiare, occorrente per:
a) il ringiovanimento e la ricostituzione degli oliveti, nonche'
per l'esecuzione di razionali potature di riforma e di concimazioni
fondamentali atte ad assicurare incrementi produttivi;
b) il reimpianto di oliveti;
c) l'impianto di nuovi oliveti e l'innesto degli olivastri.