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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La riliquidazione del trattamento di quiescenza degli ufficiali di
cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 998, e' effettuata
altresi' in relazione degli anni di servizio che essi avrebbero
prestato se fossero rimasti in servizio sino alla data di
raggiungimento dei limiti di eta' previsti dalla legge 24 dicembre
1951, n. 1638, per il grado cui gli assegni utili a pensione si
riferiscono e con decorrenza dalla stessa data. Alla data medesima,
ferma rimanendo la data di cessazione dal servizio permanente
effettivo degli ufficiali anzidetti, deve intendersi spostata anche
la decorrenza del godimento delle indennita' di cui agli articoli 67
e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali.